San Marino promuove la creazione di associazioni di cittadini sammarinesi residenti all’estero, ne tutela l’esistenza e ne sostiene le attività.
Le Associazioni, più comunemente “Comunità”, non hanno fine di lucro; hanno origine da iniziativa spontanea degli emigrati stessi, con l’intento di favorire vincoli di amicizia e solidarietà fra i membri e al contempo mantenere vivi i legami con la madrepatria.
La legge che le prevede e le regolamenta è la n. 76 del 30 novembre 1979. La presenza di almeno 30 cittadini sammarinesi maggiorenni - stabilmente emigrati o residenti in una circoscrizione consolare o in uno Stato - è il requisito minimo per la nascita di una Comunità.
Condizione di esistenza di una Comunità è il successivo riconoscimento giuridico del Consiglio dei XII, valutata la conformità dello Statuto alla legge istitutiva, all’ordinamento giuridico sammarinese e a quello dello Stato estero dove la Comunità ha sede.
Per essere socio effettivo di una Comunità, in aggiunta al requisito della maggiore età e della residenza fuori territorio, occorre la manifestazione di volontà e il versamento annuale di una quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Generale dei soci.
La Comunità agisce attraverso propri Organi previsti per legge: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale dei soci effettivi, i Sindaci revisori. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.
San Marino eroga annualmente alle Comunità un contributo fisso di finanziamento e uno variabile, stabilito in proporzione al numero degli iscritti. Concede inoltre un determinato numero di borse di studio, destinate ai giovani studenti più meritevoli di ciascuna Comunità.
Attualmente le Comunità sammarinesi sono 25, concentrate in Argentina (7), Belgio (1), Francia (5), Italia (10) e Stati Uniti d’America (2), e riuniscono circa 7.000 Concittadini.
Il rapporto fra le Comunità all’estero e il Dipartimento Affari Esteri è curato da un funzionario della Direzione Affari Politici e Diplomatici.