I cittadini sammarinesi e gli stranieri residenti a San Marino che intendono adottare uno o più minori devono presentare domanda al Commissario della Legge specificando la loro disponibilità, le motivazioni familiari e personali che inducono la richiesta di adozione, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ai sensi della Legge n. 49 del 1986 “Riforma del Diritto di famiglia”, l’adozione è consentita ai coniugi o a singola persona in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto i venticinque anni;
b) essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare;
c) aver superato l’età dell’adottato di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque.
È importante tenere in considerazione che ulteriori criteri possono essere stabiliti dalle Autorità dei paesi di origine dei minori.
La Legge n. 68 del 28 aprile 2008 “Norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori” si applica per l’adozione di minori residenti in Stati parte della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.
San Marino è Stato parte della Convenzione dal 2004. Questo strumento obbliga gli Stati firmatari a stabilire delle disposizioni comuni al fine di garantire che le adozioni internazionali abbiano luogo nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo da prevenire qualsiasi tipo di sfruttamento.
La Convenzione dell’Aja dispone che un minore possa essere trasferito per adozione dal proprio Paese di origine a un altro solamente se le Autorità del Paese di origine hanno stabilito:
e se le Autorità del paese di destinazione:
Tutte le procedure di adozione internazionale, tanto nel paese di destinazione quanto in quello di origine, debbono essere svolte per il tramite delle Autorità Centrali dei rispettivi paesi.
Per i minori residenti abitualmente in altri Paesi si applica la Legge n. 83 del 1999 “Legge in materia di adozioni di minori stranieri”, così come modificata dall’art. 3 della Legge n. 68/2008.
I residenti a San Marino hanno finora adottato da diversi paesi, aderenti e non alla Convenzione dell’Aja. A marzo 2021 sono in corso pratiche adottive con le Filippine, l’India, la Bulgaria e la Repubblica Slovacca.
La presentazione della domanda di adozione all’Autorità Giudiziaria è propedeutica all’avvio del procedimento di accertamento dell’idoneità all’adozione, svolto dal Servizio Minori.
Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
La documentazione non deve avere data anteriore a tre mesi.
Accertato negli adottanti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 26 aprile 1986 n. 49 e acquisita la relazione del Servizio Minori che, dopo accurata indagine psico-sociale, valuta il possesso dell’idoneità educativa degli aspiranti all’adozione, l’Autorità Giudiziaria emette un Decreto d’idoneità all’adozione.
In questa fase gli aspiranti all’adozione devono scegliere:
Autorità Centrale sammarinese
Ai sensi della Legge n. 68/2008, a San Marino l’Autorità Centrale per le adozioni internazionali è rappresentata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Il suo ruolo è quello di assolvere alle funzioni previste dalla Convenzione dell’Aja in materia di adozioni internazionali. Oltre ad essere il “controllore” dell’operato di tutti i soggetti coinvolti nell’iter adottivo, l’Autorità Centrale sammarinese ha l’obbligo di collaborare e operare a stretto contatto con il Segretariato della Convenzione in materia di adozioni internazionali, nonché con tutte le Autorità Centrali dei Paesi parte alla Convenzione.
In particolare le Autorità Centrali adottano, direttamente o col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea per:
Dal punto di vista della documentazione rilasciata dall’Autorità Centrale sammarinese, tre sono i documenti che devono necessariamente far parte di ogni iter adottivo:
Ufficio Adozioni Internazionali
L’Ufficio Adozioni Internazionali della Repubblica di San Marino, istituito con Legge n. 68/2008 presso il Dipartimento Affari Esteri, svolge un ruolo di supporto operativo e di relazione con il pubblico.
Solo dopo aver ottenuto il decreto di idoneità all’adozione, gli aspiranti genitori, se scelgono di intraprendere un iter adottivo in un Paese Aja, devono recarsi presso l’Ufficio Adozioni Internazionali per compilare il modulo di domanda.
A tale modulo devono essere allegati i seguenti documenti:
L’Ufficio cura la trasmissione dei documenti richiesti dall’Autorità Centrale per le adozioni internazionali del Paese scelto; informa e assiste gli aspiranti genitori per qualsiasi evenienza e sollecita, se del caso, le Autorità diplomatiche o consolari, nonché gli Uffici sammarinesi competenti.
Tribunale Unico
Il Tribunale riceve le domande di adozione e, qualora i requisiti di legge siano soddisfatti, dà mandato al Servizio Minori di svolgere l’indagine psico-sociale. Se tale indagine dà esito positivo, il Tribunale emette un decreto d’idoneità all’adozione.
Il Tribunale inoltre predispone, nel caso di Paesi non parte alla Convenzione dell’Aja, i decreti di affidamento preadottivo dei minori, della durata di un anno, e nomina i loro tutori legali. Decorso con successo l’anno di affidamento preadottivo, l’Autorità Giudiziaria pronuncia il provvedimento di adozione.
Nel caso di adozione da un Paese membro della Convenzione, la sentenza di adozione piena è automaticamente efficace. Qualora il provvedimento del Paese straniero tratti di un affidamento a scopo di adozione e non di un’adozione piena, verrà disposto l’affidamento preadottivo di un anno come nel caso dei Paesi non membri della Convenzione.
Servizio Minori
Cura l’indagine psico-sociale e verifica l’attitudine degli aspiranti verso l’adozione. Dopo l’arrivo del bambino ha il compito di vigilare sul suo inserimento familiare e sociale. Svolge opera di consiglio e sostegno ai fini della più corretta assistenza materiale e morale del minore.
Enti autorizzati
Gli aspiranti dichiarati idonei per l’adozione internazionale e residenti a San Marino devono scegliere se intraprendere l’iter per il tramite dell’Autorità Centrale o di un Ente autorizzato.
A San Marino l’elenco degli Enti autorizzati è approvato periodicamente tramite Delibera del Congresso di Stato.
Gli obblighi e oneri che ricadono in capo a questi soggetti sono:
Dott.ssa Marinella Chiaruzzi
email: dipartimentoaffariesteri@pa.sm
tel: 0549 88.21.44
fax: 0549 88.24.22