There are no active calls at present
To obtain information on internship opportunities at San Marino Missions to International Organisations, please contact the offices of the Embassies and Missions of the Republic of San Marino abroad directly:
- Permanent Mission to the EU in Brussels
- Permanent Mission to the UN and the OSCE in Vienna
- Permanent Mission to the FAO in Rome
- Permanent Mission to the UN in New York
The participation of the Republic of San Marino in the International Organisations of which it is a member entails the possibility for its citizens to take part in the recruitment competitions called by such Organisations for any vacancies, or to undertake unpaid training periods (internships), when these are provided for.
For additional information and to check employment opportunities at International Organisations, it is recommended to consult the websites of each International Organisation.
There are no active calls at present.
There are no active calls at present.
Work and Holiday in Australia
The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of San Marino and the Government of Australia regarding the Agreement on visas/stay permits for participants in working holiday schemes entered into force on 1 January 2017.
This Agreement offers a maximum of 100 Australian citizens per year, aged between 18 and 31, the possibility to stay in San Marino for a period not exceeding 12 months, during which it will also be possible to work and/or study.
To apply, the applicant must have an Australian passport valid for longer than the intended period of stay and a Working Holiday visa or equivalent issued by a Schengen country, as San Marino does not issue visas.
The applicant must also hold a degree or have successfully completed at least two years of a degree course.
The Letter of Presentation issued by the Department of Foreign Affairs allows the applicant to obtain a stay permit valid for the authorised period. If the applicant finds a job, he/she will also be granted a temporary work permit.
The permits issued by San Marino may not exceed the duration of the Working Holiday visa.
The Vademecum below sets out the necessary steps for completing all the administrative procedures required by the San Marino authorities.
For further information: info@esteri.sm
Once all documents have been received and the requirements have been verified, the Department of Foreign Affairs will issue the applicant with the letter of introduction, which must be attached to the visa application to be submitted to the Australian Authorities.
For additional information, please contact the Directorate of Political and Diplomatic Affairs at the following number: 0549 882144.
Useful material:
- Form to apply for the Letter of Presentation
- Memorandum of Understanding between the Australian Government and San Marino Government
Youth Mobility in UK
At present, UK citizens can stay in a Schengen Area only for a maximum of 90 days out of 180; in consequence of this, San Marino may grant a residence permit only for that period.
International Experience Canada Programme
The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of San Marino and the Government of Canada regarding the Agreement on visa/stay permits for the International Experience Canada (IEC) Programme entered into force on 10 December 2016.
This Agreement offers a maximum of 25 Canadian citizens per year, aged between 18 and 35, the possibility to stay in San Marino up to 12 months, during which it will also be possible to work and/or study.
To apply, the interested party must have a Canadian passport valid for longer than the intended period of stay and a Working Holiday visa or equivalent issued by a Schengen country, as San Marino does not issue visas.
The Letter of Presentation issued by the Department of Foreign Affairs allows the applicant to obtain a stay permit valid for the authorised period. If the applicant finds a job, he/she will also be granted a temporary work permit.
The permits issued by San Marino may not exceed the duration of the Working Holiday visa.
The Vademecum below sets out the necessary steps for completing all the administrative procedures required by the San Marino authorities.
For further information: info@esteri.sm
Useful material:
L’8 novembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori di nazionalità sammarinese o svizzera.
I cittadini sammarinesi, tra i 18 e i 35 anni di età che abbiano portato a termine una formazione lavorativa/professionale della durata di almeno due anni, attestata dal relativo certificato di fine studi, potranno assumere per un tempo limitato di 1 anno, prorogabile al massimo di altri 6 mesi, un impiego in Svizzera, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze lavorative, professionali e linguistiche.
Il numero massimo di giovani lavoratori professionisti subordinati è di 20 unità all’anno.
I giovani che desiderano assumere un impiego in Svizzera devono cercarne uno di propria iniziativa. A questo proposito si suggerisce di consultare i seguenti siti internet: https://www.orientamento.ch/dyn/show/9192, e quello della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), Autorità svizzera competente per l’applicazione di detto Accordo, https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/overview-arbeit.html.
I giovani interessati devono inoltrare una domanda all’Ambasciata Svizzera a Roma, al seguente indirizzo email: roma@eda.admin.ch La domanda deve contenere il nome e l’indirizzo dell’azienda svizzera e indicazioni in merito all’attività lavorativa da svolgersi, la remunerazione, nonché prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.
La domanda sarà valutata dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) svizzera, ai sensi della legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. La stessa SEM sarà responsabile di concedere o meno l’autorizzazione, sulla base delle disposizioni che regolano l’entrata e l’uscita in Svizzera, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di cittadini stranieri.
L’assunzione avviene sulla base di un contratto di lavoro concluso tra il datore di lavoro svizzero e il giovane lavoratore professionista subordinato.
I cittadini svizzeri, tra i 18 e i 35 anni di età che abbiano portato a termine una formazione lavorativa/professionale della durata di almeno due anni, attestata dal relativo certificato di fine studi, potranno assumere per un tempo limitato di 1 anno, prorogabile al massimo di altri 6 mesi, un impiego a San Marino, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze lavorative, professionali e linguistiche.
Il numero massimo di giovani lavoratori professionisti subordinati è di 20 unità all’anno.
I giovani che desiderano assumere un impiego a San Marino devono cercarne uno di propria iniziativa. A questo proposito si suggerisce di consultare il seguente sito internet: https://www.camcom.sm/annuario-imprese/ (si suggerisce la ricerca avanzata per codice Ateco). Si precisa inoltre, che in caso di necessità, è possibile mettersi in contatto direttamente con l’Ufficio Politiche Attive inviando un’email al seguente indirizzo lavoratori.noniscritti@pa.sm e avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura “Scambio giovani lavoratori San Marino – Svizzera”.
Una volta che i cittadini svizzeri avranno trovato un datore di lavoro interessato ad avviare il rapporto di impiego, dovranno inoltrare una domanda all’Ambasciata di San Marino a Ginevra, al seguente indirizzo email missione.ginevra@esteri.sm, avendo cura di inserire come oggetto lo stesso sopracitato.
La domanda dovrà contenere i dati del giovane interessato, una lettera della ditta da cui si evince che ha preso contatti con il lavoratore e che il lavoratore potrà essere assunto presso la stessa (lettera di impegno all’assunzione). L’assunzione verrà poi formalizzata nel momento in cui il lavoratore è in territorio tramite sottoscrizione di apposito modulo. Nella domanda dovranno essere presenti altresì indicazioni in merito all’attività lavorativa da svolgersi, la remunerazione, nonché prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.
La domanda dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti, in base alle disposizioni normative sammarinesi in materia:
- Copia carta identità/passaporto;
- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia;
- Certificato casellario giudiziario (legalizzato e apostillato da consegnarsi in originale alla Gendarmeria, una volta autorizzato l’impiego e venuto a San Marino);
- Certificato carichi pendenti del luogo di residenza (legalizzato e apostillato da consegnarsi in originale alla Gendarmeria, una volta autorizzato l’impiego e venuto a San Marino);
- Titolo di studi conseguito, ovvero certificato di completamento della scuola dell’obbligo;
- Indicazione del luogo di soggiorno in territorio, dichiarazione di disponibilità di alloggio e successivamente il contratto d’affitto registrato.
Si segnala che la validità dei certificati è di 6 mesi, gli originali vanni depositati all’Ufficio Stranieri della Gendarmeria, mentre all’Ufficio Politiche Attiva è possibile presentare una copia dei suddetti certificati.
La domanda, verrà poi trasmessa all’Ufficio Politiche Attive che insieme al Dipartimento Affari Esteri, avvierà la valutazione della stessa. Se valutata positivamente, il Dipartimento Affari Esteri procederà ad inviare al giovane svizzero interessato una lettera di valutazione approvata.
L’assunzione avviene sulla base di un contratto di lavoro concluso tra il datore di lavoro sammarinese e il giovane lavoratore professionista subordinato, nel rispetto delle regole vigenti a San Marino.
Una volta entrato nella Repubblica di San Marino, il giovane lavoratore svizzero dovrà recarsi all’Ufficio Stranieri della Gendarmeria, con la documentazione in originale sopracitata e quanto gli verrà rilasciato dal Dipartimento Affari Esteri e dall’Ufficio Politiche Attive via email, per richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Dovrà poi effettuare una visita medica, come disposto dalla normativa sammarinese in materia, fatto salvo il caso in cui questa sia superata da un’autocertificazione del datore di lavoro.
I giovani lavoratori sammarinesi e svizzeri professionisti subordinati fruiscono in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori svizzeri e sanciti dal vigente diritto del lavoro.
Emolumenti, tasse e imposte sono soggetti alla legislazione nazionale del Paese di accoglienza.
Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.
I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono svolgere un’attività lucrativa, né assumere un impiego diverso da quello indicato nell’autorizzazione.
L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane lavoratore professionista subordinato a cambiare lavoro per il periodo di tempo residuo.
È escluso lo svolgimento di attività libero professionali e autonome. Non è ammesso il ricongiungimento familiare.
Ogni giovane lavoratore professionista subordinato, impegnato in attività legate al presente Accordo, deve rispettare l’indipendenza politica, la sovranità e l’integrità territoriale del Paese di accoglienza.
I giovani lavoratori professionisti subordinati sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro.
Materiale utile: